Possono presentare reclamo i seguenti soggetti: contraenti, assicurati, beneficiari, danneggiati. Non sono oggetto di reclamo problemi relativi alla gestione del trattamento dei dati personali (privacy), le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

I reclami pertanto, devono pervenire, in forma scritta, a mezzo:

  • raccomandata A/R al seguente indirizzo: Visconti Assicurazioni srl – via dei Principati 42 – 84122 Salerno;
  • e-mail pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

 

Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l’assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it, corredato con:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
  4. copia del reclamo presentato all’intermediario o all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro ricevuto;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per le controversie relative ai contratti, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio dell’intermediario.

L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale potranno essere inoltrati per iscritto ad 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

1. all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa, inoltrando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali:

· via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

· via fax 06.42133206

· via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2. all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.

3. alla conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo, può avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:

richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;

assenza di risposta da parte dell’Impresa;

diniego al risarcimento;

offerta accettata solamente a titolo di acconto,.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

Qualora ci si voglia rivolgere all’Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:

1. alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

2. alla Mediazione.

Il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).

In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia.